Nuovo orientamento della cassazione sulla fideiussione 2025
Negli ultimi tempi si registra un incremento del contenzioso giudiziario relativo alle fideiussioni bancarie.
In particolare, la Banca d’Italia – con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 – ha disposto che: “a) gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a);
Va premesso che nell’ottobre del 2002, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha predisposto uno “schema negoziale” tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, poi diffuso ed utilizzato pressoché uniformemente da tutti gli Istituti di credito.
La Banca d’Italia, nel 2005, ebbe ad evidenziare come la disciplina della “fideiussione omnibus”, di cui allo schema ABI 2002, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza, poiché suscettibili – in linea generale – “di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito”, nonché “di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore”.
Risultando le intese lesive della concorrenza illecite in forza della L. n. 287 del 1990, si è affermata a più
riprese in giurisprudenza la nullità del contratto di fideiussione, in quanto contratto costituente lo sbocco
dell’intesa vietata.
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I rilievi critici dell’Autorità Garante riguardarono, in particolare, le clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema
contrattuale, e precisamente: a) la cd. “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la cd. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la cd. “clausola di sopravvivenza”, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Nuovo orientamento della cassazione sulla fideiussione 2025
Quanto sopra ha determinato, nei casi di fideiussione conforme al predetto schema ABI 2002, la crescente iniziativa dei fideiussori tesa all’accertamento, in via di domanda o di eccezione, della nullità della fideiussione da essi sottoscritta, al fine di ottenere la propria liberazione dal debito nei confronti delle Banca.
Numerose pronunce giurisprudenziali hanno infatti affermato che la fideiussione doveva considerarsi nulla in quanto contratto a valle dell’intesa vietata.
Ciò stante, nel caso di fideiussioni conformi allo schema ABI 2002, si è assistito ad una serie di pronunce che hanno dichiarato la nullità, seppur parziale per effetto della precisazione formulata in seconda battuta dalla Corte di Cassazione, delle fideiussioni, con conseguente liberazione del fideiussore.
Tutto ciò premesso, in caso di sottoscrizione di una fideiussione bancaria, al fine di conoscere la validità
dell’obbligazione fideiussoria, si rende opportuna l’analisi del contratto di fideiussione che, qualora
conforme allo schema ABI 2002 in uso presso la totalità degli Istituti bancari, in base al nuovo indirizzo
giurisprudenziale potrebbe essere ritenuto nullo, con conseguente liberazione del fideiussore da ogni
obbligazione nei confronti della Banca.
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